Firma elettronica · eIDAS · Valore legale

Firma digitalizzata vs firma digitale vs firma elettronica: cosa sono e quale ha valore legale

In quasi tutte le aziende c'è qualcuno che firma «in digitale» incollando l'immagine scansionata della propria firma in un file Word e salvandolo in PDF. Si legge come una firma, si stampa come una firma e, il giorno in cui c'è una controversia, non vale come una firma. La confusione tra firma digitalizzata, firma digitale e firma elettronica non è una sfumatura di vocabolario: decide se un contratto regge.

Questa guida spiega cos'è ciascuna, cosa dice il Regolamento eIDAS, che valore probatorio hanno in Italia e quale tipo di firma conviene per ogni documento.

Scheda di vetro impilata con copie identiche e un tratto grigio che si dissolve in polvere, unita da un filo blu che attraversa una porta ambrata fino a un documento di vetro blu scuro dove lo stesso tratto brilla, ancorato da linee di luce a un sigillo rotondo e a un lucchetto chiuso
AR
Titolare di Dokuflex
Aggiornato: 19 ottobre 2026

Per HR, direzione commerciale, amministrazione e studi di consulenza. Spiegazione divulgativa dei tipi di firma e della loro validità secondo il Regolamento (UE) n. 910/2014 e il Codice dell'amministrazione digitale, con gli articoli collegati alla fonte. Non è consulenza legale: per un documento concreto, rivolgetevi al vostro consulente.

Risposta diretta

Una firma digitalizzata è l'immagine di una firma autografa, scansionata o tracciata su uno schermo: non identifica il firmatario e non protegge il documento. La firma elettronica, regolata dal Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS), ha effetti giuridici in tutti e tre i suoi livelli, e la qualificata equivale alla firma autografa (art. 25, par. 2). In Italia la «firma digitale» non è un modo di dire: il CAD la definisce come un tipo particolare di firma qualificata, basata su chiavi crittografiche e certificato.

Cos'è una firma digitalizzata (e perché si confonde con le altre)

Una firma digitalizzata è una firma autografa trasformata in immagine. Arriva in azienda per due strade: qualcuno scansiona la propria firma su carta e la salva come PNG per incollarla in qualsiasi documento, oppure qualcuno traccia la firma con il dito o con il mouse su uno schermo e l'applicazione conserva solo il disegno risultante. In entrambi i casi il risultato è lo stesso: una grafica.

Quella grafica ha tre carenze che la squalificano come prova seria:

  • Non identifica il firmatario. Chiunque abbia accesso al file può incollare quell'immagine in un altro documento. Nulla lega l'immagine a una persona precisa in un momento preciso.
  • Non protegge il documento. Se qualcuno cambia una cifra del contratto dopo averlo «firmato», l'immagine resta lì, identica, senza segnalare l'alterazione.
  • Non lascia evidenze. Non resta traccia di chi ha firmato, quando, da dove né con quale dispositivo.

La confusione nasce dal nome. «Digitalizzata» suona come «digitale», e «digitale» suona come «elettronica», così molte aziende credono che trasformare la firma in immagine la renda già una firma elettronica. Non è così: digitalizzare significa cambiare supporto; firmare elettronicamente significa produrre una prova.

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Cos'è la firma elettronica: i tre livelli di eIDAS

Firma elettronica è il termine giuridico. L'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 910/2014, noto come eIDAS, la definisce come «dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare», e distingue tre livelli in base alla prova che forniscono.

Livello Cosa richiede eIDAS Esempi Effetto giuridico
Semplice (FES) Qualsiasi dato elettronico usato per firmare (art. 3, punto 10). Casella «accetto», nome digitato, codice OTP senza altre evidenze, immagine incollata. Non le si possono negare effetti perché è elettronica (art. 25, par. 1); il suo valore probatorio è liberamente valutabile dal giudice (CAD, art. 20, c. 1-bis).
Avanzata (FEA) Connessa unicamente al firmatario, idonea a identificarlo, creata con dati sotto il suo controllo esclusivo e collegata al documento in modo da rilevare ogni modifica successiva (art. 26). Firma grafometrica su tablet con evidenze, OTP con identificazione e marca temporale, certificato non qualificato. Art. 25, par. 1; in Italia soddisfa la forma scritta con l'efficacia dell'art. 2702 c.c. (CAD, art. 20, c. 1-bis). Nella pratica è lo standard per i contratti tra aziende e con i dipendenti.
Qualificata (FEQ) e firma digitale Avanzata, creata con un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato emesso da un prestatore vigilato (art. 3, punto 12). La firma digitale italiana ne è una specie basata su chiavi crittografiche (CAD, art. 1 e 24). Smart card o token USB con certificato qualificato, firma remota con prestatore qualificato, carta d'identità elettronica. Equivalente alla firma autografa (art. 25, par. 2) e riconosciuta in tutta l'UE (art. 25, par. 3); richiesta a pena di nullità per gli atti dell'art. 1350 c.c. (CAD, art. 21).

Notate una cosa: la firma digitalizzata rientra, al massimo, nella prima riga. E vi rientra solo nel senso che è «un dato elettronico». Ciò che le manca sono tutte e quattro le proprietà della seconda riga, quelle che trasformano una firma in una prova. Il quadro si completa con il Regolamento eIDAS 2, che aggiunge il portafoglio europeo di identità digitale ma non cambia la scala dei livelli.

E la «firma digitale», cos'è esattamente?

Nel resto d'Europa «firma digitale» non è una categoria legale: è il nome, insieme colloquiale e tecnico, della firma basata sulla crittografia a chiave pubblica. Il firmatario dispone di una chiave privata che solo lui controlla; con essa si genera un'impronta cifrata del documento, e chiunque può verificare con la chiave pubblica del certificato che l'impronta corrisponde a quel documento e a quel firmatario. Se cambia una virgola, la verifica fallisce.

L'Italia è l'eccezione: il Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) definisce la firma digitale all'articolo 1 come «un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro», e all'articolo 24 ne fissa i requisiti. In altre parole, in Italia la firma digitale è una firma qualificata con una tecnologia precisa, non un sinonimo generico. Quella tecnologia è la stessa che sta dietro la maggior parte delle firme avanzate e tutte le qualificate.

Per questo la domanda «firma digitale o firma elettronica?» è mal posta: la firma digitale è un modo di fare firma elettronica, non un'alternativa. E per questo quando qualcuno dice «firma digitale» in azienda intende quasi sempre «firma elettronica con certificato», anche quando sta usando una firma avanzata. In Spagna, per confronto, la legge 6/2020 che attua eIDAS non conosce affatto il concetto: lì, come nel resto dell'UE, esistono solo i tre livelli del Regolamento.

Tabella comparativa: firma digitalizzata vs semplice vs avanzata vs qualificata

Il modo più rapido per non confonderle più è guardare come ciascuna risponde alle tre domande che farà un giudice: chi ha firmato? ha firmato esattamente questo? come si dimostra?

Criterio Firma digitalizzata Elettronica semplice Elettronica avanzata Qualificata / digitale
Cos'è Immagine di una firma Dato elettronico di accettazione Firma con identità, controllo esclusivo e integrità Avanzata con certificato e dispositivo qualificati
Identifica il firmatario No Debolmente Sì Sì, verificata da un prestatore
Rileva modifiche al documento No Dipende dallo strumento Sì Sì
Evidenze se contestata Nessuna Poche (registro dell'applicazione) Complete: identità, biometria o OTP, marca temporale, impronta, IP Certificato qualificato: basta la sua verifica
Base legale Nessuna specifica eIDAS art. 25.1; CAD art. 20, c. 1-bis (libera valutazione) eIDAS art. 26 e 25.1; CAD art. 20, c. 1-bis (forma scritta, art. 2702 c.c.) eIDAS art. 25.2 e 25.3; CAD art. 20, 21 e 24
Attrito per il firmatario Minimo Minimo Basso: cellulare, senza app né registrazione Medio: certificato o identificazione preventiva
A cosa serve Decorare un documento Accettazioni a basso rischio Contratti, HR, consensi, verbali Atti dell'art. 1350 c.c., pubblica amministrazione, alto valore

La colonna che conta per il 90 % dei documenti di una PMI è l'avanzata: identifica, protegge e lascia evidenze con lo stesso attrito di una firma sul tablet del corriere. Ciò che un'azienda compra quando compra firma elettronica non è il tratto: sono le evidenze.

Valore legale in Italia: cosa succede quando qualcuno contesta la firma

Nessun tipo di firma elettronica è invalido per il solo fatto di essere elettronico: lo dice l'articolo 25, paragrafo 1, di eIDAS. La differenza reale tra i livelli compare il giorno in cui la controparte dice «io non ho firmato quello» o «il documento che ho firmato non diceva quello». Qui entrano in gioco tre norme.

  • eIDAS, articolo 25, paragrafo 2. La firma qualificata, e quindi la firma digitale italiana, equivale alla firma autografa. Se viene contestata, basta verificare che il certificato era qualificato e in corso di validità. È la via più solida e anche quella che impone più attrito al firmatario.
  • CAD, articolo 20, comma 1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia della scrittura privata prevista dall'articolo 2702 del codice civile quando porta una firma digitale, un'altra firma qualificata o una firma elettronica avanzata. L'uso del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria. In tutti gli altri casi, cioè con una firma semplice o con un'immagine incollata, l'idoneità a soddisfare la forma scritta e il valore probatorio sono «liberamente valutabili in giudizio» in base a sicurezza, integrità e immodificabilità. Con un'immagine incollata non c'è nulla da valutare.
  • CAD, articolo 21, comma 2-bis. Per gli atti dell'articolo 1350 del codice civile che devono farsi per iscritto a pena di nullità, come i contratti che trasferiscono la proprietà di immobili o le locazioni ultranovennali, serve la firma qualificata o digitale; una firma avanzata non basta, e un tratto senza evidenze tanto meno. Per questo la domanda giusta quando si sceglie uno strumento non è «che aspetto ha la firma?» ma «quali evidenze genera e in che formato le consegna?».

Detto in modo pratico: una firma avanzata ben fatta si difende con un fascicolo di evidenze; una firma digitalizzata si difende con i testimoni, se ci sono. I tribunali valutano liberamente la prova, ma non possono valutare quella che non esiste.

Quale firma usare per ogni documento

Non tutto ha bisogno di una firma qualificata e non tutto si risolve con una casella. La regola sensata è proporzionare il livello al rischio del documento: quanto vale, quanto dura e quante probabilità ci sono di finire a discuterne.

Documento Livello consigliato Perché
Accettazione di condizioni, piccolo ordine, sondaggio Semplice Basso importo, bassa probabilità di conflitto; ciò che conta è la rapidità.
Contratto di lavoro, accordo sulla retribuzione, accordo di lavoro agile, patto di non concorrenza Avanzata (o qualificata) Può finire davanti al giudice del lavoro anni dopo; servono identità ed evidenze. Il contratto a termine e il patto di non concorrenza richiedono inoltre la forma scritta.
Contratto commerciale, di servizi, di locazione, di riservatezza Avanzata È la base della gestione del ciclo di vita dei contratti: la firma deve sopravvivere allo strumento.
Consenso informato, autorizzazione GDPR, apertura cliente (KYC) Avanzata Bisogna poter dimostrare che quella persona ha acconsentito a questo in quella data.
Pratiche con la pubblica amministrazione, gare, procure, atti dell'art. 1350 c.c. Qualificata / digitale La legge o l'ente la esige (CAD, art. 21), o il valore giustifica la piena equivalenza con la firma autografa.
Qualsiasi documento con firma incollata come immagine Sostituire Se vale la pena firmarlo, vale la pena poterlo dimostrare.

Se state confrontando una piattaforma europea di firma con un'altra soluzione, l'alternativa a Signaturit approfondisce hosting, residenza dei dati e prezzi.

Cinque errori che continuiamo a vedere nelle aziende

  1. Incollare la firma scansionata in Word e «proteggere» il PDF con una password. La password impedisce di aprire il file; non impedisce che, una volta aperto, venga modificato e salvato di nuovo. Non c'è integrità.
  2. Firmare in un'app che salva solo il disegno. Molte app di «firma su tablet» acquisiscono il tratto come immagine e lo stampano sul PDF. È una firma digitalizzata con uno schermo tattile. La differenza con una firma grafometrica sta in ciò che l'app salva, non in ciò che l'utente fa.
  3. Confondere il sigillo dell'azienda con la firma. Un sigillo elettronico identifica una persona giuridica; serve ad attestare l'origine di una fattura o di un certificato, non a far sì che una persona fisica acconsenta a un contratto.
  4. Accettare un «ok» su WhatsApp come firma. Può essere prova di una conversazione, ma non lega nessuno al contenuto esatto di un allegato che potrebbe essere stato sostituito.
  5. Scegliere la qualificata per tutto. Obbligare un candidato a procurarsi un certificato per firmare una proposta di assunzione è un modo per perderlo. Riservate la qualificata a dove è richiesta o dove il valore la giustifica.

Lo schema comune è lo stesso: si compra l'apparenza della firma e si dimentica la prova.

Come lo risolve Dokuflex: il livello di firma giusto dentro il processo

Dokuflex, piattaforma BPM low-code con IA, integra la firma elettronica conforme a eIDAS come un passo in più del processo, non come uno strumento a parte. Questo permette di scegliere il livello per tipo di documento e di archiviare le evidenze insieme al fascicolo.

  • Firma grafometrica biometrica (avanzata). Il firmatario traccia la firma sul cellulare o sul tablet, senza app né registrazione, e la piattaforma acquisisce e cifra i dati biometrici del tratto, li lega al documento e genera l'evidenza. È il gesto di una firma digitalizzata con la prova di una firma avanzata, come spiega la pagina della firma biometrica.
  • OTP via SMS con identificazione e marca temporale. Per firme a distanza con evidenza di identità e di sessione.
  • Certificato digitale e firma qualificata. Carta d'identità elettronica e certificati, e firma qualificata o digitale con prestatori di servizi fiduciari europei quando il documento lo richiede.
  • Evidenze autonome. Il documento firmato si verifica fuori da Dokuflex, con la sua marca temporale e il suo fascicolo di evidenze. Una firma che vale solo dentro il prodotto che l'ha generata non è una firma: è una dipendenza.
  • Un prezzo a firma, senza vincoli. Da 0,50 € a firma, con il livello di cui ogni documento ha bisogno.

Ciò che Dokuflex non fa è decidere al posto vostro quali documenti meritano quale livello. Quella decisione la prende la vostra azienda con il suo consulente; la piattaforma si limita a garantire che, una volta presa, venga applicata sempre allo stesso modo.

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Domande frequenti

Cos'è una firma digitalizzata? +

Una firma digitalizzata è l'immagine di una firma autografa: una scansione della firma su carta, oppure un tratto fatto con il dito o con il mouse che viene salvato come disegno (PNG, JPG) e incollato in un documento. Riproduce l'aspetto della firma, ma non identifica in modo affidabile chi ha firmato, non lega la firma al contenuto del documento e non rileva se il documento è stato modificato dopo. È un'immagine, non una firma in senso giuridico.

Una firma scansionata ha valore legale? +

Può essere ammessa come indizio, ma il suo valore probatorio è debole. Il Regolamento eIDAS considera firma elettronica qualsiasi dato elettronico che il firmatario utilizza per firmare, quindi un'immagine incollata in un PDF rientra tecnicamente nel livello più basso, la firma elettronica semplice. Il problema nasce se la controparte la contesta: per l'articolo 20, comma 1-bis, del CAD l'idoneità di un documento con firma semplice a soddisfare la forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili dal giudice in base a sicurezza, integrità e immodificabilità, e un'immagine copiabile non offre alcuna evidenza di chi l'abbia apposta né di quando.

Firma digitale e firma elettronica sono la stessa cosa? +

No. Nel linguaggio giuridico europeo il termine è firma elettronica, definito nell'articolo 3 del Regolamento eIDAS con tre livelli: semplice, avanzata e qualificata. In Italia la firma digitale è una categoria giuridica a sé: il CAD la definisce come un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, con certificato qualificato. Quindi ogni firma digitale è una firma qualificata, ma non ogni firma elettronica è una firma digitale. Nell'uso comune, quando qualcuno dice firma digitale intende di solito una firma elettronica con certificato.

Firmare su un tablet è firma digitalizzata o firma elettronica? +

Dipende da cosa acquisisce lo strumento. Se salva solo il disegno del tratto, è una firma digitalizzata. Se acquisisce anche i dati biometrici del tratto (pressione, velocità, accelerazione, inclinazione), li cifra, li lega al documento con una marca temporale e genera le evidenze della sessione, si tratta di una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 26 di eIDAS, conosciuta in Italia come firma grafometrica. Il gesto è lo stesso; ciò che cambia è la prova che resta dietro.

Quale firma serve per un contratto di lavoro? +

In Italia il contratto di lavoro a tempo indeterminato non richiede una forma particolare, mentre per il contratto a termine l'apposizione del termine deve risultare da atto scritto e il patto di non concorrenza richiede la forma scritta a pena di nullità. In ogni caso un contratto, un accordo sulla retribuzione o un accordo di lavoro agile sono documenti che possono finire davanti al giudice del lavoro anni dopo. La scelta ragionevole è una firma elettronica avanzata, con identificazione del firmatario ed evidenze, che per il CAD soddisfa la forma scritta, oppure una firma qualificata o digitale se l'azienda vuole la piena equivalenza con la firma autografa. Una firma scansionata o un tratto senza evidenze è esattamente il tipo di documento che viene contestato.

Quale livello di firma elettronica equivale alla firma autografa? +

La firma elettronica qualificata, e in Italia la firma digitale che ne è una specie. L'articolo 25, paragrafo 2, del Regolamento eIDAS stabilisce che una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa, e l'articolo 25, paragrafo 3, aggiunge che la qualificata basata su un certificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta in tutti gli altri. Il CAD, all'articolo 20, comma 1-bis, estende la forma scritta e l'efficacia dell'articolo 2702 del codice civile anche alla firma elettronica avanzata, salvo gli atti dell'articolo 1350 c.c. che richiedono la qualificata o la digitale. Per la firma semplice vale l'articolo 25, paragrafo 1: non le si possono negare effetti giuridici perché è elettronica, ma il suo valore probatorio è valutato caso per caso.

Come si dimostra davanti a un giudice chi ha firmato un documento elettronico? +

Con le evidenze che la piattaforma ha generato al momento della firma: identità verificata del firmatario (certificato, codice OTP inviato al suo cellulare, documento d'identità), dati biometrici del tratto se è una firma grafometrica, marca temporale, impronta crittografica del documento, indirizzi IP e registro della sessione. Se la firma è qualificata o digitale, basta verificare il certificato e, per il CAD, l'uso del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare salvo prova contraria. Se non lo è, sono quelle evidenze, e se necessario una perizia, ad accreditare l'autenticità nella libera valutazione del giudice prevista dall'articolo 20 del CAD.

Fonti

Prossimo passo

Smettete di incollare firme e iniziate a generare prove

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